Autonomia differenziata: la Corte Costituzionale la cestina. Che ne è adesso del referendum? – Così è (se vi pare) #23

Nella giornata di ieri la Corte Costituzionale ha "bocciato" ufficialmente la Legge Calderoli sull'Autonomia Differenziata. Ma ciò cosa comporta davvero per il paese? E il referendum, che fine farà?!

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Buonasera e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia “Così è (se vi pare) “.

Questa sera non posso non occuparmi di una questione sulla quale siamo intervenuti più volte direttamente, proponendo opinioni di esperti e politici, vale a dire non posso non dire la mia sull’autonomia differenziata; e in particolare sulla decisione di ieri della Corte Costituzionale, che ha di fatto smontato la legge Calderoli: il provvedimento che spaccava l’Italia e sanciva la secessione delle regioni più ricche.

Non essendo un costituzionalista lo faccio esaminando in dettaglio il comunicato della Consulta e attingendo a qualche reminiscenza universitaria.

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La Corte afferma con nettezza che sette punti della Legge sono incostituzionali e cinque da rivedere.

Pertanto la legge Calderoli, dopo l’intervento della Consulta, non può essere applicata, non solo perché alcune disposizioni sono illegittime, ma anche perché il testo è cancellato in altre parti particolarmente significative.

Le parti cancellate riguardano: l’intesa tra lo Stato e le Regioni per il trasferimento delle funzioni – affermando a questo proposito che non si possono trasferire intere materie, ma solo singole funzioni comprese in esse. E l’eventuale trasferimento delle funzioni deve essere giustificato da ragioni di migliore funzionamento.

Ciò significa che lo Stato non può trasferire alle regioni che lo richiedono la materia sanità, può eventualmente trasferire, per fare un esempio pratico, la competenza sugli ospedali; semprechè la Regione richiedente dimostri di poter fare meglio dello Stato!

E poiché lo Stato “non mangia chiacchiere” devono dimostrarlo sulla base di un’analisi che tenga conto dei parametri dimensionali ed economici.

La legge Calderoli inoltre delegava il governo a stabilire i Lep con decreto legislativo, ma non stabiliva sulla base di quali principi e criteri direttivi andassero definiti, violando così l’articolo 76 della Costituzione.

Sempre la medesima legge Calderoli consentiva successive modifiche ai Lep con decreto ministeriale, e anche questo articolo è stato ritenuto illegittimo; analogo discorso vale per la modifica relativa alle aliquote delle compartecipazioni fiscali, consentita con decreto interministeriale.

La Corte Costituzionale sostiene altresì che le Regioni devono conformarsi in ogni caso al conseguimento degli obiettivi della Finanza pubblica.

Infine, si dice che la legge Calderoli non si può applicare alle Regioni ad Autonomia speciale come la Sicilia che, di fatto, sono quindi “fuori quadro” per la Corte.

Altro punto importante riguarda la cancellazione del cosiddetto principio del “prendere o lasciare“ , per capirci: l’iniziativa legislativa per le leggi di differenziazione non spetta solamente al governo, dal momento che una volta che queste sono state proposte al Parlamento eventuali emendamenti e modifiche devono essere apportate dal medesimo Parlamento.

La Corte poi interviene pesantemente sulla distinzione tra materie Lep e non Lep, poiché anche se una materia viene qualificata dal legislatore non Lep, le funzioni comprese in essa toccano i diritti civili e sociali. E pertanto non possono essere trasferiti senza distinzione dei Lep.

Per capire meglio il concetto possiamo portare l’esempio della protezione civile, che riguarda anche un diritto come la salute: non si può ritenere che queste funzioni possano essere trasferite senza aver prima determinato i livelli essenziali di prestazioni.

Tutto questo, tradotto in soldoni, significa che la legge Calderoli non è più applicabile nella sua attuale configurazione.

Quindi o il Parlamento la modifica per renderla conforme alla Costituzione oppure va in soffitta o per meglio dire si cestina!

I giudici hanno bocciato anche il tema della invarianza finanziaria. Per la Consulta la compartecipazione non può essere prevista facendo riferimento alla spesa storica ma solo compiendo una ricostruzione dei fabbisogni standard, poiché il riferimento alla spesa storica cristallizza le disuguaglianze.

In poche parole si può affermare che hanno vinto le Regioni che si erano opposte alla legge sulla cosiddetta autonomia differenziata (Campania, Puglia, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna) perché viene smontato tutto l’impianto normativo del provvedimento e vengono demoliti i suoi capisaldi.

Che succede adesso al referendum abrogativo per il quale erano state raccolte quasi un milione di firme?

Al riguardo ci sono due scuole di pensiero: una sostiene che decade se vengono apportate le correzioni e le modifiche indicate dalla Corte – e quindi non sarebbe la stessa legge contro cui le persone si erano espresse firmando; l’altra invece sostiene che resta in piedi, ma su questo si pronuncerà la Corte di Cassazione che sta esaminando il quesito referendario.

Che dire dunque rispetto a tutta questa vicenda? E che fare adesso?

Lo scopriremo insieme questa sera! Non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!

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