Disabili gravi utilizzati come nuovo bacino elettorale?

Disabilità bambini
Foto di DaveBleasdale. CC license
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La ormai annosa vicenda dell’assistenza ai disabili gravi e gravissimi sta coinvolgendo l’opinione pubblica. Purtroppo la non sempre puntuale informazione sui fatti rischia di determinare confusione e danno per gli stessi soggetti deboli.

La volontà da parte del Governo di procedere all’erogazione diretta delle somme destinate ai singoli beneficiari, suscita diverse perplessità e assume un sapore tipicamente elettorale. E in perfetta continuità con la tendenza degli ultimi anni evidenzia che la ricerca del consenso viene perpetrata anche in danno dei cittadini. Vediamo perché.

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Intanto, come si evince facilmente dal dibattito politico, sul piano finanziario la norma proposta ed oggetto del dibattito in aula in queste ore, sconta complessità dovute alle entrate atte alla copertura della misura e, soprattutto nella parte delle uscite, la stima dei sufficienti stanziamenti per fronteggiare una platea in continua variazione. Ciò comporterà la insufficienza delle risorse e non solo.

Infatti i noti ritardi di pagamento da parte degli enti locali e della pubblica amministrazione in genere, che fino ad ora hanno colpito solo i fornitori dei servizi, si riverseranno sulle persone sofferenti e sulle loro famiglie. Come faranno ad anticipare costi per 12-18 mesi che costituiscono i tempi medi di ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione?

Ancora più complicata sarà la fase di rendicontazione che le famiglie devono mettere in atto. Non è vero infatti, come pure è stato fatto intendere, che verranno trasferite le somme senza chiedere conto di come verranno spese. L’art. 15 del disegno di legge della finanziaria 2017, in discussione in queste ore, introduce infatti, come è ovvio, l’obbligo di rendicontazione. Con l’effetto di caricare i soggetti in questione di una responsabilità e di un rischio grave. Quello di esercitare spese improprie, che trattandosi di soldi pubblici aprirebbe la strada a valutazioni della Corte dei Conti con rischi a carico degli stessi beneficiari, obbligati a restituire il percepito, e con l’ennesima esposizione mediatica e scandalistica di cui il settore non sente ulteriore necessità.

Per non parlare dei danni inflitti al terzo settore che con professionalità ha gestito l’assistenza socio-sanitaria, facendosi carico di non interrompere l’attività, anche indebitandosi nonostante i numerosi mesi di mancata erogazione delle spettanze da parte dei Comuni o ASP. L’erogazione diretta delle risorse, quindi, causerà anche la perdita di migliaia di posti di lavoro altamente qualificati con il conseguente abbassamento della qualità dei servizi.

Quale sarebbe la soluzione se il fine fosse veramente quello dichiarato e cioè la libertà di scelta da parte degli assistiti? Basterebbe guardare a cosa fa il resto d’Italia, e cioè al modello che prevede l’erogazione di titoli di spesa tracciabili erogati in base alle esigenze individuali e utilizzabili presso strutture accreditate.

Ma questo non sarebbe coerente con lo schema al quale siamo abituati in Sicilia, che prevede cittadini inconsapevoli presi in giro è costretti ad andare con il cappello in mano dal politico di turno che darà per favore ciò che spetta per diritto. Quindi dobbiamo rassegnarci?

Abbiamo ritenuto di riportare integralmente il testo dell’art. 15, per consentire una visione ed una valutazione diretta e non mediata, di quanto si sta discutendo in Ars.

Art. 15.
Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza

l. L’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali del 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza e di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito il “Fondo sociale per le disabilità gravissime e gravi e per la non autosufficienza” di seguito denominato “Fondo”, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale per la vita indipendente, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Costituiscono fonti di finanziamento del “Fondo” le seguenti risorse:

a) Fondo sociale per le disabilità gravissime e gravi e per la non autosufficienza regionale ed altri fondi regionali dedicati;

b) Fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;

c) risorse statali finalizzate;

d) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;

e) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il “Fondo” finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del “Fondo”, nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria opzione.

4. Ai soggetti con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali del 26 settembre 2016 possono essere riconosciuti trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di contratto e previa rendicontazione delle spese sostenute, da erogarsi mensilmente, nel rispetto dei criteri di cui al decreto presidenziale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 20 marzo 2017.

5. Per l’esercizio finanziario 2017 i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti di cui al comma 2, lettera a), fatte salve le disposizioni del comma 4, sono definiti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana “Servizi sociali e sanitari”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le competenze per l’assistenza socio-sanitaria integrata sono assegnate all’Assessorato regionale della salute che elabora, di concerto con l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli enti locali, ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa, nel rispetto dei criteri definiti con i decreti presidenziali individuati nel presente articolo.

7. Le risorse del Fondo direttamente gestite dalla Regione, fatte salve le disposizioni del comma 4, vengono annualmente ripartite tra i comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l’accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.”.

9. La programmazione, la gestione ed il controllo del “Fondo” di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per lo gestione delle risorse del “Fondo”.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a) è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa di 84.680 migliaia di euro cui si provvede, per l’importo di 16.000 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, Capitolo 613950 e per l’importo di 68.680 migliaia di euro con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell’anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

11. Per le medesime finalità è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 158.000 migliaia di euro cui si provvede:

a) per l’importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’Accordo per l’attribuzione diretta alla Regione siciliana della compartecipazione IVA per passare dal criterio del “riscosso” a quello del “maturato”, in corso di definizione;

b) per l’importo di 59.000 migliaia di euro annui mediante riduzione delle quote relative agli anni 2018 e 2019 del limite di impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

c) per l’importo annuo stimato in 36.000 migliaia di euro con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo l, comma 1264, della legge n. 296/2006.

12. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell’Allegato l – Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

13. Le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo.”.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni della legge regionale l marzo 2017, n. 4, antecedentemente alle modifiche introdotte con la presente legge.

3. All’articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole “e con una quota non inferiore al 50 per cento” sono sostituite dalle parole “nell’ambito della programmazione del”.

4. All’articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole “, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità. Per le finalità del presente comma, per il triennio 2017-2019 l’autorizzazione di spesa di cui all’Allegato 1 – parte A, Missione 4, Programma 1, Capitolo 373315 è incrementata dell’importo annuo di 250 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dal medesimo Allegato l, Missione 4, Programma 6 per le finalità dell’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.”.

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