Assegno di inclusione, al via i primi pagamenti dal 26 gennaio

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Il 26 gennaio partiranno i primi accrediti per l’Assegno di inclusione. La misura, che dal primo gennaio di quest’anno ha sostituito il Reddito di cittadinanza, è rivolta ai nuclei familiari con almeno un componente minore, disabile o over-60. I contributi  economici sono erogati, su richiesta, dall’Inps, tramite la piattaforma telematica.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, finora sono oltre 563mila le domande presentate, di cui l’88% proviene da ex percettori del Reddito di cittadinanza.
Il primo blocco è quello delle circa 450mila domande inoltrate a partire dal 18 dicembre ed entro il 7 gennaio, insieme al Patto di attivazione digitale: da venerdì prossimo scatteranno quindi i pagamenti di quelle che hanno superato i controlli. La platea potenziale della nuova misura è di 737mila nuclei e l’importo medio stimato è di 635 euro.

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Attualmente, la legge prevede due diversi strumenti di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale, ovvero

  • L’Assegno di inclusione  in vigore da gennaio 2024 – e non inferiore a 480 euro mensili – per i nuclei con componenti “fragili” e  con impostazione simile a quella del vecchio Reddito di cittadinanza
  • una misura temporanea di “Supporto per la formazione e  il lavoro ”  di 350 euro, in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.
Assegno di inclusione: importo e durata

Il contributo economico dell’Assegno di inclusione consiste in una integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro, insieme ad una integrazione per l’affitto fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti. Il contributo viene erogato con la Carta di inclusione elettronica e consente di fare prelievi ed un solo bonifico per l’affitto.

L’assegno di inclusione durerà 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop. In caso di avvio di attività di lavoro l’assegno sarà cumulabile con i relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all’INPS. Per i primi due mesi di variazione del reddito l’assegno è comunque garantito.

Assegno di inclusione: requisiti, cittadinanza e ISEE

La misura è indirizzata, appunto, a nuclei familiari con almeno un componente minore, disabile, over-60 o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. I richiedenti possono essere:

  • cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo

Il nucleo familiare, inoltre, dovrà avere

  • Isee non superiore a 9.360 euro o se composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui;
  • valore di reddito familiare inferiore a 6mila euro annui, maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • non essere in possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc, o barche;
  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

Infine, nel nucleo familiare non deve essere presente un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro, tranne che per giusta causa.

L’Assegno di inclusione può essere richiesto con modalità telematiche direttamente all’INPS oppure la domanda può essere presentata, altresì, presso i Patronati e tutte le nostre sedi CAF.

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