Stagione di caccia, il Tar dà torto agli ambientalisti. Valido il calendario della Regione

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Il Tar di Palermo ha rigettato l’istanza cautelare presentata da cinque associazioni ambientaliste e dichiarato legittimo il calendario venatorio per la stagione di caccia anno 2023-2024 approvato dalla Regione Siciliana.
Questo l’esito della battaglia sulla stagione di caccia combattuta in sede di giustizia amministrativa,partita la scorsa estate, dopo che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, con un decreto del 26 giugno, ha approvato il calendario per la stagione venatoria 2023/2024.
Tale decreto è stato impugnato da un gruppo di associazioni, fra le quali Legambiente Sicilia, Wwf,Lipu, Ente nazionale protezione animali (enpa), Lega per l’Abolizione della Caccia, per la presunta violazione del parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché per la presunta violazione di alcune prescrizioni normative di settore. Le associazioni chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del calendario venatorio.
In particolare, le associazioni ricorrenti hanno contestato sia l’apertura anticipata del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo al prelievo venatorio di altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Regione Sicilia e che a detta delle predette Associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica.
Al fine di resistere a tale azione sono intervenute in giudizio le associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia e la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.
L’UN.A.VE.S, ha conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, che hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute delle parti ricorrenti avverso le decisioni adottate dalla Regione in merito al calendario di caccia 2023-2024, in quanto “il calendario venatorio 2023-2024 ha previsto alla lettera d) dell’art. 16 – aree di divieto di caccia, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi ed evidenziando come il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto giustificare in alcun modo la rivisitazione del calendario venatorio”.
Condividendo le argomentazioni difensive, con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo ha osservato che il provvedimento assessoriale impugnato dalle Associazioni ambientalistiche deve considerarsi conforme al parere reso dall’ISPRA e ha rilevato l’inutilità di una sospensione cautelare volta a differire la data di decorrenza della caccia delle specie (tortora, colombaccio, quaglia e coniglio selvatico).
Respinta l’istanza cautelare, il Tar Palermo ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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