ITALIA – L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.
Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.