Da domani al via i saldi estivi: cauto ottimismo tra i commercianti

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CATANIA – Il tempo instabile di questo giugno non ha certo favorito le passeggiate tra i negozi del centro storico di Catania: le avverse condizioni meteorologiche, infatti, hanno fatto registrare un calo delle vendite che adesso dovrebbero avere una impennata con l’avvio della stagione dei saldi. O almeno così sperano i commercianti e così sembrano evidenziare le stime fatte dalle principali associazioni di categoria. Che parlano di un +4/5% alla fine degli sconti prevista per il 15 settembre.

Ma procediamo per gradi fornendovi informazioni, consigli utili e qualche opinione.

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Si comincerà domani 1 luglio e gli sconti dureranno oltre 2 mesi per concludersi il 15 settembre; la spesa pro capite dovrebbe aggirarsi sui 95 euro e quella familiare intorno ai 220 euro. Anche quest’anno i saldi seguono le vendite promozionali. Sono entrambe vendite con sconto, la differenza resta nella percentuale applicata che per i saldi sarà più ampia. Nella prima fase si avrà mediamente una scontistica intorno al 30%, per poi salire al 40% e verso la fine toccare anche il 50%.

“Considerato che il mese di giugno non si chiude nel migliore dei modi e che dovremmo recuperare in termini di volume di vendite a luglio – afferma Francesco Sorbello vice direttore di Confcommercio Catania –, sperando che il meteo ci assista e che arrivi il vero caldo contiamo di avere un avvio dei saldi scoppiettante, decisamente brillante”.
L’ultimo rilevamento ISTAT stima un aumento da 113,9 a 116,2 punti del clima di fiducia dei consumatori, fattore che dovrebbe confermare le previsioni ottimistiche.
Ma i commercianti cosa si aspettano?
Abbiamo incontrato una giovane imprenditrice, Federica Di Chiara proprietaria dei negozi di abbigliamento Mint.
Che giro di affari vi aspettate dai saldi estivi?
“La stagione delle vendite – soprattutto nel settore dell’abbigliamento – “è partita in ritardo” come si dice in gergo, probabilmente anche a causa delle incertezze climatiche di questa estate che si è fatta parecchio attendere. I clienti già da giorni rimandano gli acquisti in vista dei saldi e dei rialzi delle temperature, per questo ci aspettiamo grande affluenza nelle prossime settimane”.
Che percentuali di sconto adotterete?

“Le percentuali di sconto variano a seconda della tipologia di prodotto e della collezione di appartenenza, dal 20% al 50%. Ormai i brand lanciano novità ogni mese, con capsule collection sempre diverse; bisogna tenere in considerazione che esistono anche alcune linee di prodotto continuativo che magari, proprio per direttive aziendali, non possono essere scontate”.

 

Da commerciante, che consigli si sente di dare ai consumatori?

 

“Da commerciante consiglio sempre di fare un giro di perlustrazione prima dell’inizio dei saldi, per verificare i prezzi e stilare una wish list, così da essere decisi e veloci negli acquisti in questi giorni di particolare confusione. È il periodo ideale per approfittare di alcune occasioni e, perché no, acquistare capi e accessori che si potranno utilizzare anche nei mesi autunnali, dato lo sviluppo di collezioni – ormai rivolte ad un target mondiale –  in cui si tende a mixare pesi e tessuti”.

La Guardia di Finanza, dal canto suo e al fine di tutelare i consumatori, ha pubblicato un preciso vademecum: le fiamme gialle invitano i consumatori a prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, a fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordano sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra.

Prezzi

Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art.15 D.lgs 114/98). I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.

Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.

I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.

Prove e Cambi

Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.

Garanzie

Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.

Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).

In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova).

 

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