PERGUSA (EN)- Importante incontro questa mattina a Pergusa tra le cooperative aderenti a Confcooperative Sicilia per affrontare il delicatissimo tema della Riforma del Terzo Settore. Proprio Confcooperative ha svolto un’importantissima attività di interlocuzione istituzionale finalizzata alla migliore definizione della nuova normativa e adesso si apre una pagina nuova rispetto alla costituzione di nuove imprese sociali che Confcooperative promuove, assiste e rappresenta.
Per illustrare le novità della riforma sono stati coinvolte due importanti professionisti, l’avvocato Tony Della Vecchia – Responsabile Ufficio Legislativo Confcooperative Nazionale; e l’avvocato Pietro Moro, Responsabile Area Legale Societaria di I.C.N. S.p.a..
Come è noto l’Ufficio Legale Legislativo di Confcooperative ha seguito sia dai primi momenti l’iter parlamentare che ha portato alla approvazione della riforma. Gli stessi relatori sono stati protagonisti durante questo percorso e per questo sono stati chiamati per trasferire sia i contenuti innovativi ma anche i rischi e i pericoli insiti nella nuova legge.
La riforma, tra l’altro, estende il campo di attività a nuovi mercati finora preclusi. Con la riforma si aprono dunque nuove prospettive tanto per chi già opera nel settore sociale che per chi intende affacciarsi per la prima volta al mondo del terzo settore.
Infatti con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106.
Cosa succederà nel panorama dell’assistenza sociale e socio-sanitaria?
Certamente si amplierà la platea dei soggetti che erogano servizi professionalmente. Oltre alla colludatissima formula della cooperativa sociale (ai sensi della L. 381/1991) sarà possibile utilizzare altre formule di tipo societario ma con alcune evidenti restrizioni, a partire dall’estensione dei controlli. Viene definito una volta per tutte il ruolo del volontario, funzione spesso abusata in alcuni contesti certamente non cristallini. Cambia anche la possibilità di raccolta dei fondi, a partire da quella molto diffusa tra i soggetti del privato sociale del 5×1000.
Inoltre, viene estesa la vigilanza verso tutti gli enti del terzo settore, diversi dalle cooperative sociali. In particolare questo passaggio assume un valore anche politico perché finalmente mette “sotto controllo” enti e forme giuridiche, che finora hanno goduto di un’ampia possibilità di manovra nella gestione degli atti amministrativi, contabili e giuslavoristici.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge ogni ente del privato sociale, comprese le cooperative sociali, dovranno adeguare i propri statuti.
In tal senso Confcooperative sta producendo un’importante sforzo organizzativo di assistenza non soltanto alle cooperative ma anche a tutti quegli enti del privato sociale bisognosi di assistenza. Ciò riguarderà ogni aspetto della transizione a partire dal delicatissimo adeguamento degli statuti fino alla formazione sulla corretta gestione amministrativa e contabile dei nuovi soggetti.
Il nuovo Codice si rivolge alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra cui buona parte della disciplina sulle ONLUS art. 10 D.Lgs 460/97.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Ecco un primo elenco delle attività tipiche del settore del non profit:
• interventi e servizi sociali,
• sanità,
• prestazioni socio sanitarie,
• istruzione e formazione,
• ambiente,
• valorizzazione patrimonio culturale,
• formazione universitaria e post,
• ricerca scientifica,
• attività culturali,
• artistiche ricreative,
• radiodiffusione a carattere comunitario,
• attività turistiche di interesse sociale,
• formazione extrascolastica,
• servizi strumentali al terzo settore,
• cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale,
• rinserimento lavoratori,
• alloggio sociale,
• accoglienza umanitarie,
• agricoltura sociale,
• attività sportive,
• beneficenza,
• promozione della legalità e pace,
• promozione diritti umani, adozioni internazionali,
• protezione civile,
• riqualificazione beni pubblici.
Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di interesse generale.