O.D.A.: il tribunale fallimentare non riconosce la rappresentanza legale del deposto cda. Spetta a Landi

ODA Opera Diocesana Assistenza Catania
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Non sono stati riconosciuti legittimati a rappresentare legalmente l’O.D.A. Alberto Marsella, Romano Calero, Claudia Pizzo e Marco Bonistalli, già componenti del consiglio di amministrazione, peraltro revocati con decreto del 6 marzo 2017 dall’arcivescovo Salvatore Gristina, pertanto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno espletati dall’avv. Adolfo Landi, come da nomina a commissario da parte dello stesso arcivescovo.

E’ quanto si evince dall’esito della camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale di Catania del 29 maggio che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dall’ODA proprio per mano del precedente consiglio di amministrazione.

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In particolare non era stato prodotto, nel termine concesso, il bilancio relativo all’esercizio 2016. E questo ne ha conseguito l’inammissibilità della domanda di concordato.

Peraltro nella decisione adottata dal tribunale si richiama come gli stessi, “nell’impugnare il decreto di rimozione arcivescovile, sia ricorrendo al TAR sezione di Catania, sia impugnando l’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche dell’avv. Adolfo Landi nella qualità di commissario straordinario della Fondazione O.D.A., di fatto riconoscevano l’efficacia degli atti di cui lamentano l’illegittimità presso le sedi adite”.

“Adesso – dichiara l’avvocato Landiè necessario guardare avanti ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a garantire il futuro dell’ente, e con esso quello degli oltre 1.500 assistiti e 600 dipendenti e collaboratori, che in questa fase non è stato possibile attuare in conseguenza dei contenziosi legali messi in atto dal vecchio CDA. E’ questo infatti il primo obiettivo che S.E. Mons. Gristina ci ha assegnato, l’attenzione verso i lavoratori e, soprattutto, verso i destinatari delle attività dell’ODA, soggetti deboli della nostra comunità che hanno nell’ente un riferimento irrinunciabile, ed in tal senso sarebbe stata certamente drammatica la sola ipotesi di interruzione delle attività. Ed è su questa linea di azione che intendiamo muoverci nell’augurio che adesso possa tornare la definitiva serenità”.

Di seguito il testo del documento esitato dal Tribunale, sezione fallimentare:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE Dl CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Laura Renda Presidente
dott. Lucia De Bernardin Giudice
dott. Alessandra Bellia Giudice Relatore

vista la proposta di concordato con riserva, ex art. 161, comma VI, l. fall., depositata il 12 maggio 2017 da Romano Calero, n.q. di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Opera Dicoesana Assistenza di Catania (O.D.A.);

visto il decreto emesso in pari data con il quale il Tribunale ha invitato la proponente ad integrare la documentazione, segnatamente attraverso la produzione del bilancio relativo all’esercizio 2016, delle delibere di approvazione dei bilanci già versati in atti e dell’elenco dei creditori;

visto l’atto di intervento del 22.05.2017 spiegato dall’Arcivescovo di Catania, Monsignor Gristina Salvatore, nonché da Adolfo Landi, n.q. di Commissario Straordinario dell’O.D.A. giusta atto di nomina del 06.03.2017, con il quale è stata in via preliminare contestata la legittimazione attiva in di capo ai sottoscrittori della proposta concordataria, a seguito di loro intervenuta revoca da parte del Vescovo di Catania e risalente al 06.03.2017;

vista la documentazione prodotta dalla proponente il 22.05.2017;

viste le note autorizzate depositate il 26.05.2017;

considerato in via preliminare che occorre dirimere in ordine alla legittimazione attiva, si come contestata;

rilevato che l’attuale CdA risulta essere stato revocato in data 6 marzo 2017 dall’Arcivescovo, Mons. Gristina,

viste le note della pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle Persone Giuridiche e della Congregazione per il clero;

ritenuto il proprio potere-dovere di vigilanza ai sensi dei canoni 1276 1279 del codice di diritto canonico, e considerato che l’esercizio della vigilanza può anche comportare “la necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi” (canone 49) e provvedimenti disciplinari (canone 1377), inclusa la “rimozione dall’ufficio ecclesiastico” (canoni 192-193), con separati decreti ha rimosso dall’incarico ecclesiastico di amministratori i sigg. Alberto Marsella, Romano Calero, Claudia Pizzo e Marco Bonistalli e commissariava l’ODA nominando quale commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l’ avv. Adolfo Landi;

considerato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere la giurisdizione dell’A.G.O. ogni qual volta si verta in materia di esercizio della potestà spirituale e di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa, nonché in materia di atti organizzativi interni;

ritenuto tuttavia che, senza nulla voler assumere nel merito delle determinazioni adottate dall’Arcivescovo, deve ritenersi in capo all’A.G.O., seppure nei limiti che si vanno a precisare, un potere volto a verificare se nel caso a mano possa comunque prendersi atto del suddetto provvedimento di rimozione, asseritamente assunto in virtù dei canoni richiamati;

considerato che solo in ipotesi di assoluta inesistenza dell’atto medesimo o di sua totale abnormità potrebbe discettarsi in ordine alla persistente legittimazione del Consiglio di Amministrazione, mentre laddove si prospetti l’illegittimità dello stesso atto sotto qualsivoglia profilo di invalidità (nullità, annullabilità, inefficacia) non compete all’autorità investita della cognizione della incidentale problematica della legittimazione a proporre domanda di concordato preventivo, dirimere in proposito;

che infatti I ‘O.D.A. è ente ecclesiastico, e nella specie Pia Fondazione Autonoma, con personalità giuridica pubblica giusta decreto di erezione canonica del 07 marzo 1 962; che con legge n. 121/1985 è stato ratificato ed è stata data esecuzione all’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche al Concordato lateranense dell’I I febbraio 1929; che ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione.

In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione. di pubblico esercizio del cullo, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in
materia eccle ;
che ai sensi della normativa concordataria di cui alle leggi n. 121, 206 e 222 del 1985 ogni qualvolta vi sia un atto che interessa gli organi statutari di un ente ecclesiastico (inerente alla loro nomina ed al loro modo di essere organizzati) nonchè si debba valutare la legittimità di un atto da tali Organi statutari

emanato, lo Stato italiano si astiene per effetto della richiamata normativa da ogni valutazione di merito, rimettendolo all’esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica;
che la funzione propria degli amministratori, nell’ambito degli Enti ecclesiastici, in quanto ricadente sui beni della Chiesa destinati al perseguimento degli scopi spirituali e di culto dalla stessa perseguiti, è una funzione pubblica, nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, appartenente all’organizzazione interna dell’Ente stesso che implica una partecipazione alla potestà esecutiva del suo governo, e le cui prerogative e modalità di svolgimento trovano fonte immediata nel diritto canonico;

che, ancora, l’O.D.A., quale ente ecclesiastico con personalità giuridica pubblica soggiace in via primaria al diritto canonico ed in via sussidiaria alla norma secondaria statutaria (Can. 1257);

che ai sensi del Can. 1279 I . L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza dell’amministratore”;

che pertanto allo stato risulta essere venuta meno in capo ai sottoscrittori della proposta concordataria la rappresentanza legale dell’Ente ecclesiastico O.D.A.;

che non è peregrino rilevare che gli stessi proponenti il concordato preventivo “in bianco” hanno rappresentato, all’udienza interlocutoria disposta dal Tribunale, che con atto di citazione notificato il 20/05/2017 sono stati impugnati sia il decreto di rimozione arcivescovile del 6/03/2017, sia il ricorso al TARS — Sezione di Catania, notificato in pari data, impugnata l’iscrizione nel registro Prefettizio delle persone giuridiche dell’Avv. Adolfo Landi nella qualità di Commissario Straordinario della Fondazione O.D.A., in tal modo riconoscendo allo stato l’efficacia degli atti di cui lamentano, nelle sedi adite, l’illegittimità;

che in ogni caso, per completezza, va inoltre rilevato che, nel concesso termine, non è stato prodotto il bilancio relativo all’esercizio 2016, con conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, della domanda di concordato a tenore dell’art. 161 c. 6 1.f., ancora considerandosi che la norma codicistica richiamata dalla proponente (art. 2364 c.c.) in sede di note autorizzate – relativa alla possibilità di proroga del termine per la redazione del bilancio – è nel caso in esame inconducente ed irrilevante, in quanto attinente alla disciplina generale relativa alla formazione del bilancio, laddove la legge fallimentare impone l’obbligo di deposito – in caso di riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo – della domanda di concordato unitamente “ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”
visto l’art. 162 1. fall.;

P.T.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata dall’Opera Diocesana di Assistenza di Catania.
Cosi deciso all ‘esito della Camera di Consiglio del 29 maggio 2017

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.

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